Lavoro

L’esercito italiano cerca medici e infermieri

Procedura straordinaria ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 di arruolamento per chiamata diretta nell’Esercito Italiano di 120 ufficiali medici e di 200 sottufficiali infermieri.

1. GENERALITA’

E’ indetta una procedura straordinaria, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, di arruolamento per chiamata diretta nell’Esercito Italiano, con una ferma eccezionale della durata di un anno, di:
– 120 ufficiali medici, con il grado di tenente;
– 200 sottufficiali infermieri, con il grado di maresciallo.
b. I cittadini italiani, aspiranti alla procedura dovranno essere in possesso, alla data dell’entrata in vigore del Decreto Legge 16 marzo 2020 dei presenti requisiti:
– non aver superato il 45° anno di età;
– essere in possesso del seguente titolo di studio:
 per i 120 posti da ufficiale medico: laurea magistrale in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione all’esercizio della professione;
 per i 200 posti da sottufficiale infermiere: laurea in scienze infermieristiche e della relativa abilitazione professionale;
– non essere stato giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare;
– non essere stato dimesso d’autorità da precedenti ferme nelle Forze Armate;
– non essere stato condannato per delitti non colposi, anche con sentenza in applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi.
c. Detti requisiti, ad eccezione del limite d’età dovranno essere mantenuti sino alla data di arruolamento.

2. DOMANDA DI ARRUOLAMENTO

a. Le domande di arruolamento dovranno essere presentate in maniera telematica, previo accreditamento, esclusivamente tramite il “Portale dei concorsi on line del Ministero della Difesa”, raggiungibile all’indirizzo https://concorsi.difesa.it ovvero tramite l’home page del sito www.difesa.it, dal 18 marzo 2020 al 25 marzo 2020.
b. Nella domanda di arruolamento gli aspiranti, oltre al possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 1, dovranno indicare le eventuali specializzazioni conseguite, le eventuali pregresse esperienze professionali in campo clinico.
c. Alla domanda dovrà, inoltre essere allegato, ai fini delle successive valutazioni per l’impiego, un curriculum vitae, redatto secondo il formato europeo, che descriva le esperienze di studio e professionali svolte.

3. FASI DELL’ARRUOLAMENTO

a. Gli aspiranti all’arruolamento dopo aver presentato domanda di partecipazione riceveranno successiva convocazione per l’espletamento degli accertamenti volti a valutare il possesso dell’idoneità al servizio militare, mediante messaggio di posta elettronica all’indirizzo indicato dagli aspiranti in sede di registrazione al portale dei concorsi ovvero tramite avviso inserito nell’area pubblica del “Portale dei concorsi”. In tale comunicazione sarà resa nota anche la sede di svolgimento dell’accertamento.
b. Per ragioni di carattere organizzativo connesse alla tempistica fissata dal citato Decreto Legge per la conclusione della procedura di arruolamento, le suddette convocazioni verranno disposte, anche in più blocchi nel corso della finestra temporale di presentazione delle domande di partecipazione, secondo l’ordine di ricezione delle domande medesime, dando priorità al personale specializzato, secondo il seguente ordine di priorità:
 anestesia e rianimazione;
 malattie infettive;
 pneumologia;
 medicina interna.
c. Gli accertamenti volti al riconoscimento dell’idoneità psicofisica al servizio militare saranno effettuati presso le strutture sanitarie di Forza Armata, in ottemperanza al Decreto Ministeriale 4 giugno 2014, recante approvazione della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare nonché alla Direttiva tecnica 9 febbraio 2016 dell’Ispettorato Generale della Sanità Militare, emanata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante “Modalità tecniche per l’accertamento e la verifica dei parametri fisici”.
d. Gli accertamenti attitudinali saranno effettuati sulla base delle specifiche disposizioni in materia emanate dallo Stato Maggiore dell’Esercito.
e. Alla luce delle disposizioni contenute nel DPCM 9 marzo 2020, in tema di misure per il contenimento del contagio da COVID-19, agli aspiranti convocati per le selezioni verrà inserita nella propria area personale del portale dei concorsi apposita certificazione che potrà essere scaricata ed esibita in caso di controlli da parte delle forze di polizia. Parimenti nell’area personale verranno inserite delle misure di sicurezza per ridurre i rischio di contagio nel corso dell’accertamento dell’idoneità al servizio militare.
f. Gli aspiranti all’arruolamento che nel corso dei precedenti 12 mesi dall’entrata in vigore del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, avessero ottenuto un giudizio di idoneità psicofisica al servizio militare nell’ambito di una procedura di reclutamento nelle Forze Armate, per qualsiasi categoria di personale, non saranno sottoposti all’accertamento di cui alla precedente let. c.. A tal fine, gli stessi dovranno allegare alla domanda di partecipazione copia del verbale di idoneità psicofisica in tale contesto rilasciato.
g. Gli aspiranti giudicati in possesso dell’idoneità al servizio militare, previo giudizio di idoneità della competente commissione d’avanzamento, verranno avviati presso gli Enti di impiego.

4. TIPOLOGIA DI SERVIZIO

a. Il personale arruolato ed avviato agli Enti individuati dalla Forza Armata sarà nominato tenente/maresciallo in ferma annuale del Corpo sanitario dell’Esercito.
b. Il personale arruolato dovrà contrarre una ferma eccezionale di un anno. Il rifiuto di sottoscrivere tale ferma comporterà automatica rinuncia all’arruolamento.
c. Il personale arruolato non è fornito di rapporto di impiego e presta servizio attivo per la durata della ferma. Ad esso è attribuito il trattamento giuridico ed economico dei parigrado in servizio permanente.

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