Jus solis e jus sanguinis
Le questioni relative alla modalità di acquisto della cittadinanza sono fra le tematiche che più animano i dibattiti dei moderni stati democratici. Fra le cause scatenanti, da un lato, i popoli ed i loro vivere ormai globalizzato dall’altro, ancor più, le ondate migratorie che sempre più raggiungono le coste europee. Tra i diritti che vengono riconosciuti dalla costituzione repubblicana uno dei più importanti è quello di cittadinanza. Di recente la proposta di legge inerente l’ius sanguinis ha riaperto in Italia il dibattito e soprattutto la contrapposizione di questo con lo ius soli. Per poter pertanto affermare lo specifico tema, osservandone i significati, il loro rilievo in Italia ed i programmi di cambiamento in merito partiamo da una definizione normativa dei due temi. Ius soli (in lingua latina “diritto del suolo”) è una espressione giuridica che indica l’acquisizione della cittadinanza di un dato Paese come conseguenza del fatto giuridico di essere nati sul suo territorio indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori. Si contrappone allo ius sanguinis (in latino “diritto del sangue”) che indica invece la trasmissione alla prole della cittadinanza del genitore, sulla base pertanto della discendenza e non del luogo di nascita. In applicazione delle norme che mirano a scongiurare l’apolidia in Italia lo ius soli trova applicazione in circostanze eccezionali. Esso si applica, come norma residuale, per nascita sul territorio italiano da genitori ignoti, per nascita sul territorio italiano da genitori apolidi, per nascita sul territorio italiano da genitori stranieri impossibilitati a trasmettere al soggetto la propria cittadinanza secondo la legge dello stato di provenienza. In virtù della legge 5 febbraio 1992, n91, una versione particolare dello ius soli è applicato allo straniero nato in Italia e che vi abbia risieduto legalmente senza interruzione fino al raggiungimento della maggiore età. In tale caso gli diviene cittadino italiano di diritto se dichiara di voler acquisire la cittadinanza italiana entro un anno dal raggiungimento degli anni diciotto di età, quindi senza le condizioni normalmente richieste (reddito sufficiente, incensuratezza, circostanze di merito) per ottenere la cittadinanza per naturalizzazione. Tale beneficio viene perso in mancanza di volontà espressa entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, dopo di che la cittadinanza è detenibile solo tramite le norme ordinarie. Con riferimento invece all’ius sanguinis la recente proposta di legge riguardante figli di stranieri che siano nati e cresciuti in Italia o che siano giunti nel nostro paese entro il compimento dei dodici anni e che abbiano frequentato la scuola per almeno cinque anni. La proposta è un compromesso volto a mitigare la severità dello ius sanguinis senza per cedere allo ius soli ed al conseguimento della cittadinanza per nascita sul suolo italiano. La proposta di legge nata come ius scholoe prevede allo stato attuale che basteranno cinque anni di uno o più cicli scolastici senza alcun risultato conseguito per essere italiano. Il testo, però, non va tanto in là da arrivare a proporre l’introduzione dello ius soli, presentando la fattispecie nuova ius scholoe. Questa come anticipato prevede che il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che abbia risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia ed abbia frequentato regolarmente nel territorio nazionale per almeno 5 anni uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale acquisti la cittadinanza italiana. La richiesta deve essere avanzata entro il compimento della maggiore età dell’interessato da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita le responsabilità genitoriale. In Italia al momento il conseguimento della cittadinanza può avvenire solamente in ius sanguinis ovvero per diritto di nascita (o adozione) da genitori italiani. Eccezionalmente in caso di genitori apolidi ignoti o che non possono trasmettere la propria cittadinanza a causa della legislazione del proprio stato di provenienza, interviene lo ius soli, ovvero il diritto di cittadinanza per nascita sul suolo italiano. Il problema purtroppo e che lo ius sanguinis dà accesso alla cittadinanza a partire dal 18° anno di età ma a causa dei ritardi burocratici nel gestire le domande inoltrate possono trascorrere ani prima che le procedure vengano finalizzate. Lo ius scholoe si propone di snellire i tempi procedurali e garantire che ai giovani sia riconosciuto quella che a questo punto si configura come una banale formalità. La legge che regola la concessione della cittadinanza italiana (legge n. 91/1992) è ormai vecchia di trent’anni e l’introduzione della nuova fattispecie dello ius scholoe si profila in questo contesto come una soluzione di compromesso.