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Italo-Ntv perde causa col Codacons: dovrà pagare 80mila euro

Italo chiedeva al Codacons 3,4 milioni di euro a titolo di risarcimento danni, ma perde la causa per diffamazione intentata dinanzi al Tribunale di Roma e dovrà indennizzare l’associazione con oltre 80mila euro. Lo ha deciso il giudice Damiana Colla del Tribunale ordinario di Roma, con una clamorosa sentenza che boccia punto per punto le richieste della società ferroviaria e la condanna ad un pesante risarcimento delle spese processuali in favore del Codacons e dei suoi presidenti.
La causa era stata promossa nel 2021 da Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.a e si basava su tre comunicati stampa diffusi dal Codacons in data 28.2.2020, 29.2.2020 e 14.4.2020 in tema di rimodulazione dell’offerta di trasporto ferroviario passeggeri all’inizio della pandemia da Covid e di rimborsi ai passeggeri, comunicati ritenuti diffamatori dalla società ferroviaria.
“Lamenta la società attrice che la notizia oggetto del comunicato sia falsa in quanto incompleta e contenente omissioni, non avendo menzionato che all’epoca del primo – e del secondo – comunicato non era ancora intervenuta alcuna regolamentazione normativa dei rimborsi, risalente solo al 2.3.2020, e che la società aveva quindi attuato spontaneamente una policy di rimborso (sia pur coi limiti di cui al sito ed al primo comunicato, essendo riferita ai soli biglietti per i viaggi in zone a rischio) – si legge nella sentenza del Tribunale – Erra, tuttavia, la società attrice nel considerare falsa la notizia, laddove il comunicato non contiene una sola notizia di cronaca, per quanto concerne la tipologia di rimborsi all’epoca previsti da Italo, ma anche, e soprattutto, di critica, con il conseguente onere più attenuato di rispetto della verità, per la quale la notizia (vera nel suo nucleo essenziale) del solo rimborso dei viaggi programmati nei comuni rientranti nella “zona rossa” costituisce lo spunto del giudizio soggettivo dell’associazione e della sua valutazione negativa sulla base della ritenuta necessità di estendere i rimborsi – a prescindere da qualsivoglia previsione normativa (all’epoca non ancora intervenuta) – a tutti i possessori di biglietti di qualsiasi tratta ed a prescindere dalla destinazione in zona a rischio, essendo il treno un luogo chiuso, in quanto tale possibile fonte di contagio e diffusione del virus. […] L’associazione di consumatori ha dunque esposto legittimamente il proprio giudizio critico sulla scelta effettuata dalla società di rimborsare solo alcune tratte, valutazione peraltro esposta con modalità pienamente continente e formalmente corretta, posto che in alcun modo l’aggettivo “assurdo” e l’affermazione “porta sfortuna” possono essere considerate esorbitanti, ma al più unicamente espressione di un tono aspro, pungente ed incisivo, tipicamente riconducibile al gergo consumeristico, senza che contenga alcun attacco alla sfera morale della società criticata ovvero trascenda in contumelie o in affermazioni ingiuriose o in attacchi gratuitamente offensivi o inutilmente denigratori”.
Il Tribunale non condivide nemmeno le censure relative al secondo comunicato, quello del 29.2.2020. “Anche il contenuto di tale comunicato appare piena espressione critica circa la condotta della società attrice in materia di rimborsi, iniziando con il chiarire l’espressione “sfortuna” utilizzata nel primo comunicato, da intendersi con riferimento alla sfortunata coincidenza dell’aumento dei contagi e quindi delle zone a rischio alle quale dover estendere i rimborsi da parte di Italo”.
“Da ultimo, non possono essere condivise nemmeno le censure mosse avverso il terzo comunicato stampa, quello del 14.4.2020. Erra la società attrice nel considerare falsa la notizia oggetto del terzo comunicato relativa al mantenimento del servizio di trasporto da parte di Trenitalia a fronte del suo pressoché integrale azzeramento da parte di Italo, laddove essa non si configura solo quale notizia di cronaca, per quanto concerne la rimodulazione dell’offerta ferroviaria, ma anche, e soprattutto, di critica, per la quale la notizia (vera) costituisce lo spunto del giudizio soggettivo dell’associazione e della sua valutazione negativa”
Per il Tribunale di Roma, quindi, “nel complesso i tre comunicati in contestazione configurano pieno esercizio del diritto di cronaca/critica da parte del Codacons e degli altri convenuti nei confronti della società attrice, in quanto rispettosi dei relativi parametri di elaborazione giurisprudenziale e pertanto legittima espressione della libertà di manifestazione del pensiero costituzionalmente tutelata”.
Per tali ragione il Tribunale ha condannato Italo – Ntv alla rifusione delle spese processuali in favore del Codacons, complessivamente liquidate in euro 31.129; alla rifusione delle spese processuali in favore di Carlo Rienzi, complessivamente liquidate in euro 24.668; alla rifusione delle spese processuali in favore di Giuseppe Ursini, complessivamente liquidate in euro 24.668, per un totale di 80.465 euro.

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