Coronavirus, Capizzi diventa “zona rossa”
Dopo una festa di compleanno , che si è svolta in un locale della vicina Nicosia, esplode a Capizzi, in provincia di Messina, un focolaio di covid-19. Sono al momento più di una settantina le persone risultate positive e un decesso. Per questo motivo, da domenica 3 gennaio 2021 nel comune del messinese scatta la “zona rossa”. Un provvedimento preso dal presidente della Regione Nello Musumeci, d’intesa con l’assessore alla Salute Ruggero Razza, per contrastare la diffusione del Coronavirus. L’ordinanza resterà in vigore fino alle 24 del 13 gennaio.
In particolare a Capizzi sarà vietata la circolazione, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico o privato, all’interno del territorio comunale, fatta eccezione per indifferibili esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute, ma anche per l’acquisto o il consumo di generi alimentari e l’acquisto di beni di prima necessità (per una sola volta al giorno).
La principale modalità di lavoro sarà lo smart-working, con la promozione, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, della fruizione di ferie e congedi per i propri dipendenti.
Chiusi pure musei, biblioteche e luoghi di cultura, inoltre saranno vietati banchetti e feste private di qualunque tipo. Sospesi anche tutti gli eventi sportivi (incluse le attività di allenamento), le manifestazioni culturali, ludiche e religiose (grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole ballo, sale giochi, discoteche, ecc.). Stop, altresì, alle cerimonie civili e religiose – a eccezione dei funerali a cui potranno partecipare massimo 15 persone – e ai mercati.
All’interno degli esercizi commerciali sarà consentito l’accesso a una sola persona per volta e sempre con l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Sono, comunque, consentiti l’asporto e la vendita al domicilio, sempre all’interno del territorio comunale. Sarà possibile transitare per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni o servizi essenziali. Inoltre, è consentita la circolazione dei residenti o domiciliati (anche di fatto) nel Comune esclusivamente per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante, purché condotti a titolo individuale.