Brevi

Sentenza Tar Palermo: illegittima la diretta erogazione di servizi sanitari da parte delle farmacie

Il Tar Palermo, Sezione I, con tre sentenze emesse martedì 22 aprile 2025 ha posto fine ad un complesso contenzioso che ha visto protagoniste da un lato le Strutture specialistiche convenzionate operanti nella Regione, guidate dai due dei più rappresentativi Sindacati regionali di settore (Cimest e SBV), e dall’altro l’Assessorato regionale della salute, Federfarma e gli Ordini Nazionali e Regionali dei farmacisti.
L’oggetto del contendere è stato, in particolare, il tema delle “Farmacie dei servizi”: cioè della possibilità per le farmacie di erogare per la prima volta prestazioni sanitarie di vario genere (analisi del sangue, esami cardiologici, prestazioni fisioterapiche) direttamente a carico del Servizio Sanitario.
Il particolare, è da precisare che il Tar Palermo (Presidente il Consigliere Salvatore Veneziano, Relatore il Consigliere Francesco Mulieri), con le tre suindicate sentenze – in accoglimento di tre ricorsi proposti dai Sindacati Cimest e SBV, presieduti rispettivamente dai dottori Salvatore Calvaruso e Salvatore Gibiino, insieme a circa 100 Strutture siciliane convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale nelle varie branche della Cardiologia, Laboratori di analisi e Fisiatria – tutti assistiti dagli avvocati professori Salvatore Pensabene Lionti e Tommaso Pensabene Lionti – ha annullato il provvedimento con cui l’Assessorato Regionale della Salute avrebbe consentito alle farmacie di aprire veri e propri poliambulatori convenzionati esterni e distaccati dalla sede farmaceutica
Il Giudice amministrativo infatti – in accoglimento delle tesi dei professori Pensabene Lionti – ha rilevato l’assenza di un presupposto normativo che legittimasse l’Amministrazione ad autorizzare le farmacie in tale senso, evidenziando nelle sentenze quanto segue: “la possibilità per le farmacie di erogare prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale all’interno di locali esterni rispetto alla sede della farmacia, completamente separati dalla struttura della farmacia stessa, deve considerarsi esclusa proprio perché in contrasto con le norme di fonte statale che richiedono che le prestazioni erogate dalle farmacie vengano svolte presso le farmacie”.

Articoli correlati

Back to top button