Il Cga blocca il “piano di prelievo” col quale la Regione autorizzava la caccia alla Tortora
Il Presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGA) ha emesso l’ordinanza n. 242/23 con la quale è stata rigettata la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza n. 3691/22 del Tribunale Amministrativo regionale di Palermo (TAR) – relativa al “CALENDARIO VENATORIO REGIONE SICILIA 2022/2023” – presentata da diverse Associazioni venatorie e sostenuta anche dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura.
Lo scorso anno il TAR, accogliendo in gran parte il ricorso di primo grado di WWF Italia, Legambiente Sicilia, LIPU, Lndc Animal Protection, ENPA e LAC contro il Calendario venatorio siciliano, aveva censurato il “piano di prelievo” col quale la Regione autorizzava in Sicilia la caccia alla Tortora selvatica (Streptopelia turtur), specie a rischio a livello internazionale. Il sistema escogitato dall’Assessorato prevedeva che i cacciatori interessati avrebbero dovuto registrarsi (con Spid e pec) su un apposito portale telematico; ogni giorno entro mezzanotte il cacciatore avrebbe dovuto comunicare al portale il numero di animali sparati; appena si fosse raggiunto il limite di 3.300 tortore abbattute in Sicilia, il sistema avrebbe inviato un sms a tutti i cacciatori registrati, determinando lo stop definitivo alla caccia di tale volatile migratorio.
Poiché anche il Calendario venatorio dell’attuale stagione 2023/24 – pubblicato poche settimane fa – prevede un identico “piano di prelievo” per la caccia alla Tortora, le Associazioni dei cacciatori avevano chiesto al CGA di sospendere la decisione del TAR, in modo da dare il via libera il prossimo 2 settembre alla nuova stagione di caccia alla Tortora.
Al CGA si sono costituite le Associazioni ambientaliste e protezioniste – difese dagli avvocati Antonella Bonanno e Nicola Giudice – opponendosi a tale richiesta di sospensiva e ricordando il pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’autorizzazione della caccia alla Tortora selvatica: per tutelare questa specie in grave declino, infatti, la Commissione UE, il Ministero dell’Ambiente e l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) hanno adottato il ‘Piano di Gestione nazionale per la Tortora selvatica’, con una serie di misure di protezione che, però, la Regione non ha adeguatamente recepito.
Così il CGA, nell’ordinanza depositata ieri, ha respinto il ricorso delle associazioni venatorie, rilevando che l’interesse alla caccia non deve prevalere rispetto all’esigenza “della tutela dell’aviofauna” e richiamando la recente modifica dell’art. 9 della Costituzione che “Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”, attribuendo “particolare rilevanza alle ragioni della tutela dell’ambiente ed un onere di “prudenza rafforzata” in capo al Legislatore ordinario ed all’amministrazione procedente; in particolare il riferimento all’ “interesse delle future generazioni” sembra al Collegio introdurre un obbligo di cautela nel procedere (con atto normativo primario o con atto amministrativo) in capo alla “presente generazione”, in un’ottica di salvaguardia del “bene ambiente” di incomparabile valore del quale non può non tenersi conto”.
Estremamente soddisfatte per il risultato, le Associazioni WWF Italia, Legambiente Sicilia, e LIPU dichiarano: ancora una volta respinte le forzature di Regione e Associazioni venatorie e confermata la prevalenza del principio di non arrecare pregiudizio per la fauna selvatica quale patrimonio dello Stato.